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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla pubblicazione dell’avvio di una procedura di esame ai sensi dell’Art. 18 RS 251.4?

Secondo l’Art. 18 dell’ordinanza, quando la Commissione della concorrenza decide di avviare una procedura di esame ai sensi dell’articolo 32 della legge, la decisione deve essere pubblicata nel più breve tempo possibile sul Foglio federale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione deve indicare dati essenziali sulle imprese partecipanti, una breve descrizione della concentrazione e il termine entro cui i terzi possono prendere posizione.

Per una PMI, il punto centrale è che l’Art. 18 disciplina la pubblicazione della decisione di avviare una procedura di esame. La norma dice che, se la Commissione della concorrenza avvia tale procedura ai sensi dell’articolo 32 della legge, la decisione è pubblicata nel più breve tempo possibile su due canali ufficiali: il Foglio federale e il Foglio ufficiale svizzero di commercio. In pratica, questo segnala che l’operazione è entrata in una fase formale di esame e che l’informazione diventa accessibile pubblicamente tramite le sedi di pubblicazione indicate dalla disposizione.[1]

  • La pubblicazione deve menzionare la ditta delle imprese partecipanti.
  • Deve menzionare la sede delle imprese partecipanti.
  • Deve menzionare l’attività commerciale delle imprese partecipanti.
  • Deve contenere una breve descrizione della concentrazione.
  • Deve contenere l’indicazione del termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione.

[1]

Per una PMI coinvolta o interessata, la verifica prudente consiste nel controllare il contenuto concreto dell’avviso pubblicato: la disposizione richiede elementi identificativi delle imprese partecipanti, una breve descrizione della concentrazione e soprattutto l’indicazione del termine per le prese di posizione dei terzi. Il testo fornito non precisa qui la durata del termine né ulteriori dettagli procedurali; quindi non è sicuro dedurli senza consultare la disposizione applicabile richiamata e l’avviso effettivamente pubblicato. Se la PMI è terza rispetto all’operazione, il dato operativo più importante da verificare è proprio il termine indicato nella pubblicazione.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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