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Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’art. 15 relativo a indicazioni e documenti complementari nel controllo delle concentrazioni?

L’art. 15 prevede che, anche dopo la conferma di completezza dell’annuncio, le imprese partecipanti, quelle legate ai sensi dell’articolo 5 e gli alienatori di partecipazioni debbano fornire alla segreteria, entro il termine da essa stabilito, indicazioni e documenti complementari rilevanti per l’esame del progetto di concentrazione. La segreteria può inoltre raccogliere informazioni presso terzi interessati, informandoli in modo appropriato del progetto e tutelando il segreto d’affari.

Per una PMI, il punto centrale è che la conferma di completezza dell’annuncio non chiude gli obblighi informativi. L’art. 15 dice espressamente che, anche dopo tale conferma, le imprese partecipanti, quelle che sono loro legate ai sensi dell’articolo 5 e gli alienatori di partecipazioni devono fornire alla segreteria, entro il termine da essa stabilito, le indicazioni e i documenti complementari che potrebbero avere rilevanza per l’esame del progetto di concentrazione. In pratica, la portata dell’obbligo dipende da ciò che può essere utile all’esame e dal termine fissato dalla segreteria; quindi conviene verificare con attenzione quali soggetti del gruppo rientrano nella richiesta e quali materiali siano effettivamente disponibili e pertinenti prima di rispondere.[1]

  • L’art. 15 segnala in particolare alcune categorie di informazioni: il valore o il volume delle vendite realizzate o previste.
  • Rientrano anche informazioni sull’evoluzione del mercato.
  • Sono inoltre menzionati elementi sulla posizione delle imprese nell’ambito della concorrenza internazionale.
  • Una verifica prudente consiste nel controllare che i dati trasmessi corrispondano esattamente a queste categorie richieste dalla segreteria e che siano presentati entro il termine da essa stabilito.

[1]

La norma attribuisce anche un potere istruttorio alla segreteria verso l’esterno. Essa può raccogliere presso terzi interessati informazioni che potrebbero essere importanti ai fini dell’esame del progetto di concentrazione. A tal fine, può informarli in modo appropriato del progetto, ma deve al contempo tutelare il segreto d’affari delle imprese partecipanti, di quelle ad esse legate ai sensi dell’articolo 5 e degli alienatori. Per una PMI questo significa che l’esame può includere fonti esterne e che la gestione interna delle informazioni sensibili va controllata con cura, verificando quali dati siano stati richiesti e come siano qualificati sotto il profilo del segreto d’affari.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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