Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla conferma che l’annuncio è completo ai sensi dell’Art. 14 RS 251.4?
Secondo l’Art. 14, entro dieci giorni la segreteria deve accusare per scritto ricevuta dell’annuncio e confermarne la completezza alle imprese interessate. Se indicazioni o documenti sono incompleti su un punto essenziale, entro lo stesso termine la segreteria invita le imprese che hanno formulato l’annuncio a completarlo.
Per una PMI, il punto centrale dell’Art. 14 è procedurale: dopo l’annuncio, la segreteria ha il compito di accusare per scritto ricevuta dell’annuncio e di confermarne la completezza alle imprese interessate. Il testo fissa questo passaggio entro dieci giorni. In pratica, la norma distingue tra semplice ricezione dell’annuncio e conferma della sua completezza: non basta quindi aver trasmesso il dossier, perché la completezza deve essere confermata dalla segreteria. La disposizione riguarda le imprese interessate e si applica al controllo formale dell’annuncio così come presentato.[1]
La stessa disposizione prevede anche cosa accade se il dossier non è completo. Se le indicazioni o i documenti sono incompleti in merito a un punto essenziale, la segreteria invita entro lo stesso termine le imprese che hanno formulato l’annuncio a completarlo. Per una PMI, la verifica prudente da fare è quindi molto concreta: controllare che l’annuncio contenga sia le indicazioni sia i documenti richiesti in modo completo, soprattutto sui punti essenziali, e monitorare se entro dieci giorni arriva una conferma di completezza oppure una richiesta di completamento. Dal testo citato non emergono ulteriori dettagli sui criteri di essenzialità; per questo non è sicuro aggiungerne oltre quanto espressamente previsto dall’articolo.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]