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Cosa deve sapere una PMI svizzera sui formulari d’annuncio e sulle note esplicative dell’Art. 13 RS 251.4?

L’Art. 13 indica che la Commissione della concorrenza può precisare, tramite formulari d’annuncio, quali indicazioni devono essere fornite giusta l’articolo 11 e può specificare con note esplicative le condizioni dell’annuncio. Può anche stabilire fino a che punto un annuncio presso un’autorità estera possa essere usato per comunicare un progetto di concentrazione in Svizzera; inoltre, formulari e note esplicative sono pubblicati sul Foglio federale.

Per una PMI, il punto centrale è che l’Art. 13 non elenca direttamente tutti i dati da inserire nell’annuncio, ma attribuisce alla Commissione della concorrenza il potere di precisare nei formulari d’annuncio le indicazioni da fornire giusta l’articolo 11. Lo stesso articolo permette alla Commissione di specificare, mediante note esplicative, le condizioni dell’annuncio. In pratica, questo significa che non basta fermarsi al testo dell’ordinanza: occorre verificare anche i formulari e le note esplicative pubblicati, perché sono lo strumento con cui la Commissione dettaglia contenuto richiesto e condizioni applicabili all’annuncio di un progetto di concentrazione.[1]

L’Art. 13 prevede inoltre una regola importante per i gruppi che operano anche fuori dalla Svizzera: la Commissione della concorrenza può stabilire fino a che punto un annuncio effettuato presso un’autorità estera possa essere utilizzato per comunicare un progetto di concentrazione in Svizzera. Il testo non dice che ogni deposito estero valga automaticamente anche in Svizzera; dice invece che la Commissione può definirne la portata. Perciò, una verifica prudente consiste nel controllare se i formulari d’annuncio o le note esplicative pubblicate disciplinano questo riutilizzo e in quale misura, senza presumere equivalenze automatiche tra procedura estera e comunicazione svizzera.[1]

  • L’Art. 13 consente alla Commissione della concorrenza di precisare nei formulari d’annuncio le indicazioni da fornire giusta l’articolo 11.
  • Le note esplicative possono specificare le condizioni dell’annuncio.
  • La Commissione può stabilire fino a che punto un annuncio effettuato presso un’autorità estera possa essere utilizzato per comunicare un progetto di concentrazione in Svizzera.
  • I formulari d’annuncio e le note esplicative sono pubblicati sul Foglio federale.
  • Passo di verifica prudente: controllare il testo pubblicato sul Foglio federale dei formulari e delle note esplicative applicabili prima di fare affidamento su un annuncio o su materiale già presentato all’estero.

[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive, nonché i formulari d’annuncio e le note esplicative pubblicati sul Foglio federale.[1]

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