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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla comunicazione alla FINMA per concentrazioni di banche secondo l’Art. 10 RS 251.4?

In base all’Art. 10 dell’ordinanza citata, la Commissione della concorrenza comunica senza indugi all’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari l’annuncio di progetti di concentrazioni di banche ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio. Per una PMI, il punto chiave è verificare se l’operazione riguarda effettivamente una concentrazione di banche rientrante in tale ambito.

La regola riportata è molto mirata: quando vi è l’annuncio di progetti di concentrazioni di banche ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, la Commissione della concorrenza comunica senza indugi tale annuncio all’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari. Il testo disponibile non attribuisce, in questo articolo, un obbligo di comunicazione diretto alla PMI verso la FINMA; descrive invece un passaggio informativo tra autorità collegato all’annuncio del progetto di concentrazione di banche. Per una PMI è quindi essenziale capire prima di tutto se l’operazione rientra davvero nella categoria indicata dall’articolo e se coinvolge banche nel senso richiamato dalla norma.[1]

  • Verificare se il progetto è una concentrazione di banche, perché l’Art. 10 menziona espressamente solo «progetti di concentrazioni di banche».
  • Controllare se il caso ricade «ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio», dato che questo è il perimetro richiamato dal testo.
  • Tenere presente che il testo parla di una comunicazione effettuata «senza indugi» dalla Commissione della concorrenza all’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari.
  • Se la vostra operazione non riguarda chiaramente banche o il relativo annuncio, non è prudente estendere questa regola per analogia: occorre verificare la disposizione applicabile nel testo vigente prima di farvi affidamento.

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Prima di farvi affidamento, occorre controllare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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