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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla nozione di «banca estera» nell’OBE-FINMA, Art. 1 RS 952.111?

Per l’Art. 1 OBE-FINMA, è «banca estera» un’impresa organizzata secondo il diritto estero che soddisfa almeno uno dei criteri indicati: autorizzazione bancaria all’estero, uso di «banca» o «banchiere» nella propria presentazione commerciale, oppure esercizio di un’attività bancaria ai sensi dell’ordinanza sulle banche. Se però la direzione effettiva è in Svizzera o gli affari sono trattati esclusivamente o in modo preponderante in o dalla Svizzera, l’impresa deve essere organizzata secondo il diritto svizzero e ricade nelle regole sulle banche svizzere.

L’Art. 1 definisce quando un’impresa rientra nella categoria di «banca estera». Il punto di partenza è formale: deve trattarsi di un’impresa organizzata secondo il diritto estero. In più, basta uno dei criteri elencati dalla norma: beneficia all’estero di un’autorizzazione come banca; oppure usa il termine «banca» o «banchiere» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali; oppure esercita un’attività bancaria ai sensi dell’articolo 2a dell’ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche. Per una PMI, questo significa che la qualifica non dipende solo dalla licenza estera, ma anche da come l’impresa si presenta e dal tipo di attività svolta.[1]

  • Verificare se l’impresa è organizzata secondo il diritto estero.
  • Controllare se beneficia all’estero di un’autorizzazione come banca.
  • Controllare se nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali utilizza il termine «banca» o «banchiere».
  • Verificare se esercita un’attività bancaria ai sensi dell’articolo 2a dell’ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche.

[1]

Lo stesso articolo contiene anche una regola di collegamento con la Svizzera che una PMI deve controllare con particolare cautela. Se la direzione effettiva della banca estera è situata in Svizzera, oppure se la banca tratta i propri affari esclusivamente o in modo preponderante in o dalla Svizzera, la conseguenza indicata dal testo è netta: essa deve essere organizzata secondo il diritto svizzero e soggiace alle disposizioni sulle banche svizzere. In pratica, prima di fare affidamento sulla qualifica di «banca estera», conviene verificare separatamente dove si trova la direzione effettiva e dove gli affari sono trattati, perché questi elementi possono spostare il regime applicabile verso quello delle banche svizzere.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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