Cosa deve sapere una PMI svizzera su disposizioni transitorie ed entrata in vigore dell’Art. 7 RS 946.206?
Per una PMI, l’Art. 7 indica due punti essenziali: l’ordinanza si applica alle operazioni non ancora concluse con adempimento bilaterale al momento dell’entrata in vigore, ed essa entra in vigore il 7 agosto 1990 alle ore 11. Occorre quindi verificare se, a quel momento, entrambe le parti avessero già adempiuto oppure no.
L’Art. 7 disciplina il passaggio al nuovo regime. La regola transitoria dice che la presente ordinanza si applica a tutte le operazioni non ancora concluse con adempimento bilaterale al momento dell’entrata in vigore. Per una PMI, il punto pratico è capire se l’operazione fosse già completamente eseguita da entrambe le parti oppure se, a quel momento, restasse ancora qualcosa da adempiere. Se l’adempimento bilaterale non era ancora concluso, il testo citato indica che l’ordinanza si applica a quell’operazione.[1]
- L’entrata in vigore è fissata in modo preciso: il 7 agosto 1990 alle ore 11.
- La verifica interna prudente consiste nel ricostruire lo stato dell’operazione esattamente a quel momento.
- In particolare, conviene controllare documenti contrattuali, conferme di consegna, pagamenti e altri elementi che mostrino se vi fosse già stato adempimento bilaterale oppure no.
- Sulla base del solo Art. 7 fornito, non si può aggiungere altro sul trattamento di casi particolari: la conclusione dipende dal fatto che l’operazione fosse o non fosse ancora conclusa con adempimento bilaterale al momento indicato.
Prima di farvi affidamento, va verificato il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]