Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle definizioni dell’Art. 2b dell’ordinanza sulle misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq?
Per una PMI, l’Art. 2b serve soprattutto a capire cosa rientra negli «averi», cosa sono le «risorse economiche» e cosa significa il loro «blocco». Le definizioni sono ampie e includono sia strumenti finanziari sia altri valori patrimoniali; prima di agire conviene verificare se il bene o il diritto rientra in una di queste categorie e se un’operazione potrebbe costituire gestione, utilizzazione o impiego vietato.
L’Art. 2b definisce in modo molto esteso gli «averi». Per una PMI questo significa che non si tratta solo di denaro sul conto, ma anche di assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie e derivati. La definizione comprende inoltre interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali, nonché crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni, altri impegni finanziari, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti relativi a quote di fondi e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni. In pratica, una PMI dovrebbe verificare non solo i fondi detenuti, ma anche diritti, garanzie e documentazione collegata a operazioni commerciali o finanziarie, perché possono rientrare nella nozione di «averi».[1]
L’ordinanza distingue poi tra «blocco degli averi», «risorse economiche» e «blocco delle risorse economiche». Il «blocco degli averi» è l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, con la precisazione «fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari». Le «risorse economiche» sono invece valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare immobili e beni di lusso, ma con esclusione degli «averi» già definiti alla lettera a. Il «blocco delle risorse economiche» è l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, comprese vendita, locazione o costituzione in pegno. Per una PMI, il controllo prudente consiste nel classificare prima il bene o diritto: se è un «avere», conta la gestione o utilizzazione; se è una «risorsa economica», conta anche se viene impiegata per ottenere averi, merci o servizi.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]