Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla «Relazione» prevista dall’Art. 9 RS 831.143.15?
In base all’Art. 9, il Tribunale arbitrale presenta ogni anno alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità una relazione sui casi litigiosi deferiti e sulle sentenze emanate. Per una PMI, la norma descrive un obbligo di rendicontazione dell’organo arbitrale, non un adempimento operativo diretto dell’impresa.
L’Art. 9 disciplina la «Relazione» del Tribunale arbitrale. Il testo dice che il Tribunale arbitrale presenta ogni anno alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità una relazione sui casi litigiosi ad esso deferiti e sulle sentenze emanate. Il punto centrale, quindi, è l’esistenza di un flusso formale di rendicontazione istituzionale: il destinatario è la Commissione federale e l’oggetto della relazione riguarda sia i casi litigiosi sottoposti al Tribunale arbitrale sia le decisioni rese da quest’ultimo.[1]
Per una PMI svizzera, questa disposizione va letta con cautela nel suo perimetro: dal testo disponibile non emerge un obbligo diretto dell’impresa di redigere o trasmettere la relazione prevista dall’Art. 9. La norma attribuisce infatti il compito al Tribunale arbitrale. In pratica, per un’azienda il valore della disposizione è soprattutto informativo: conferma che i casi deferiti e le sentenze emanate rientrano in una relazione annuale istituzionale. Se una PMI deve fare affidamento su questa regola in un caso concreto, conviene verificare il testo vigente completo della disposizione e il contesto procedurale applicabile.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]