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Come è tassato l'utile di liquidazione di un indipendente che cessa l'attività dopo i 55 anni?

In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. Sono inoltre previste regole specifiche per i contributi di riscatto e per il calcolo dell’aliquota, con un minimo del 2 per cento.

Per la cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni, la disciplina riguarda le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi. Queste riserve sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. La stessa disposizione menziona anche il caso dell’incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, ma per la cessazione dopo i 55 anni il punto centrale è che l’imposizione non si cumula semplicemente con gli altri redditi ordinari: avviene in modo separato secondo la regola speciale prevista per gli utili di liquidazione. Occorre quindi verificare se vi sia una cessazione definitiva dell’attività e quali riserve occulte siano state realizzate negli ultimi due esercizi, perché è su questa base che si applica il trattamento fiscale speciale.[1]

La norma prevede inoltre che i contributi di riscatto conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera d siano deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36. Per l’importo restante delle riserve occulte realizzate, l’aliquota applicabile è determinata prendendo come riferimento un quinto di questo importo restante; in ogni caso è però riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento almeno. In pratica, è quindi necessario verificare sia l’eventuale deducibilità di contributi di riscatto sia la distinzione tra la parte per cui è giustificata l’ammissibilità di un riscatto e l’importo restante.[1]

La stessa regola si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto. In tale situazione, il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando. Se la situazione concreta coinvolge una successione o la prosecuzione dell’impresa da parte di aventi diritto, è quindi necessario controllare con precisione se ricorrono tutte le condizioni indicate dalla disposizione, senza estendere la regola oltre i casi espressamente previsti.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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