Una prestazione valutabile in denaro a un socio viene aggiunta all'utile imponibile?
Sì, in linea di principio può essere aggiunta all’utile netto imponibile se costituisce una distribuzione palese o dissimulata di utili, oppure una prestazione a terzi non giustificata dall’uso commerciale. La norma include infatti tra gli elementi imponibili anche i prelevamenti effettuati prima del saldo del conto profitti e perdite che non coprono spese riconosciute dall’uso commerciale.
Per le persone giuridiche, l’utile netto imponibile comprende non solo il saldo del conto profitti e perdite, ma anche determinati prelevamenti effettuati prima di tale saldo quando non sono destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale. Tra questi rientrano espressamente le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale. Se una prestazione valutabile in denaro concessa a un socio ha questa natura, il suo valore può quindi essere ripreso nell’utile imponibile come componente che non è ammessa secondo l’uso commerciale.[1]
La verifica pratica riguarda soprattutto la qualificazione della prestazione. Occorre controllare se si tratta di un vantaggio concesso mediante risorse della persona giuridica e se tale vantaggio sia giustificato dall’uso commerciale oppure no. La stessa disposizione colloca nella base imponibile anche altri prelevamenti non giustificati dall’uso commerciale, come ammortamenti e accantonamenti non giustificati, versamenti nelle riserve e versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile. Inoltre, i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite sono inclusi nell’utile netto imponibile.[1]
Per le persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite, la determinazione avviene applicando per analogia le stesse regole. Esiste poi una regola specifica per le imprese miste di interesse pubblico: le prestazioni procurate in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza. Se il caso concreto presenta particolarità, va quindi verificata la disposizione completa applicabile.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]