A quali condizioni gli ammortamenti di una società sono fiscalmente deducibili?
Gli ammortamenti sono fiscalmente ammessi se riguardano attivi giustificati dall’uso commerciale e se sono allibrati oppure, in caso di contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, figurano in speciali tabelle di ammortamento. Di regola, vanno inoltre determinati in funzione del valore effettivo o della durata probabile d’utilizzazione dei singoli elementi patrimoniali. Per attivi rivalutati e partecipazioni valgono condizioni particolari da verificare con attenzione.
La regola di base è duplice. Da un lato, l’ammortamento deve riguardare attivi «giustificati dall’uso commerciale». Dall’altro, deve risultare dalla contabilità: è ammesso nella misura in cui è «allibrato» oppure, se vi è una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, se figura in «speciali tabelle di ammortamento». Questo significa che non basta una diminuzione di valore solo economica o interna: il testo richiede anche una corretta rilevazione formale secondo il sistema contabile applicabile.[1]
Quanto al calcolo, il testo precisa che, di regola, gli ammortamenti sono determinati in funzione del «valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali» oppure sono ripartiti secondo la «durata probabile d’utilizzazione dei singoli elementi». Perciò occorre verificare che il metodo adottato sia collegato al bene concreto e alla sua effettiva utilizzazione. Esistono poi limiti specifici: per gli attivi rivalutati per compensare perdite, gli ammortamenti sono ammessi unicamente se la rivalutazione era autorizzata dal diritto commerciale e se le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 67 capoverso 1. Inoltre, per certe partecipazioni, rettifiche di valore e ammortamenti sul costo d’investimento sono aggiunti agli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.[1]
- Verificare che l’attivo ammortizzato sia giustificato dall’uso commerciale.
- Controllare che l’ammortamento sia allibrato oppure, in caso di contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, riportato in speciali tabelle di ammortamento.
- Accertare che il metodo seguito sia fondato sul valore effettivo del singolo elemento patrimoniale oppure sulla sua durata probabile d’utilizzazione.
- Se vi sono rivalutazioni per compensare perdite o partecipazioni che rientrano nelle condizioni richiamate dal testo, controllare con particolare attenzione le condizioni aggiuntive e l’eventuale ripresa a utile imponibile.
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]