Cosa deve sapere una PMI svizzera sul godimento delle vacanze secondo l’art. 28 OLDL?
Per le imprese soggette all’OLDL, l’art. 28 richiede che le vacanze possano essere prese nelle diverse stagioni, con consultazione preventiva dei lavoratori e considerazione dei loro desideri per quanto possibile. Prevede inoltre regole su periodi continuativi, frazionamento, proporzione in caso di entrata/uscita nel corso dell’anno e coordinamento per coniugi o partner nella stessa impresa.
L’art. 28 OLDL disciplina come devono essere godute le vacanze nelle imprese di trasporti pubblici soggette a questa ordinanza. La regola di base è che i lavoratori devono poter prendere le vacanze nelle diverse stagioni. Prima dell’assegnazione delle vacanze, i lavoratori devono essere consultati e, per quanto possibile, occorre tenere conto dei loro desideri. Il testo aggiunge però un limite operativo importante: durante i periodi di traffico intenso, le vacanze possono essere prese soltanto se il servizio lo consente. Per una PMI, questo significa organizzare la pianificazione delle vacanze con una consultazione preventiva documentabile e con una verifica concreta delle esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, senza trattare i desideri dei lavoratori come automaticamente vincolanti né ignorarli.[1]
Sul modo di fruire le vacanze, l’art. 28 stabilisce che almeno 2 settimane di vacanza devono essere prese in una sola volta. Inoltre, su domanda del lavoratore, una delle rimanenti settimane di vacanze può essere presa in forma di singoli giorni o di semi giornate se il servizio lo consente. La disposizione contiene quindi sia una quota minima continuativa sia una possibilità di frazionamento subordinata a due condizioni cumulative: richiesta del lavoratore e compatibilità con il servizio. Per applicarla con prudenza, una PMI dovrebbe verificare se il rapporto rientra effettivamente nell’ambito OLDL e controllare che eventuali richieste di giorni singoli o semi giornate siano state formulate dal lavoratore e valutate rispetto alle esigenze operative indicate dalla norma.[1]
Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze devono essere proporzionate alla durata del servizio. Se lascia il servizio, i giorni di vacanza goduti in più possono essere compensati con giorni di riposo non ancora presi o attraverso il salario soltanto se il rapporto di lavoro è sciolto per colpa del lavoratore. L’articolo prevede anche una regola specifica per la vita familiare interna all’impresa: i coniugi e i partner che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda devono, per quanto possibile, poter prendere insieme le loro vacanze. In pratica, conviene verificare con attenzione i conteggi pro rata in caso di entrata o uscita nel corso dell’anno civile e, per le richieste congiunte di coniugi o partner, valutare e documentare il margine del “per quanto possibile” alla luce del servizio.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]