Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle ripartizioni del servizio secondo l’art. 26 OLDL?
L’art. 26 OLDL richiede in linea di principio un piano annuale di ripartizione del servizio con contenuti minimi precisi e termini di comunicazione ai lavoratori. Sono però previsti casi particolari: finestre temporali, rinuncia su domanda scritta del lavoratore, impossibilità legata al tipo di servizio e termini diversi in presenza di contratto collettivo di lavoro o disciplina di diritto pubblico. Prima di applicarlo, conviene verificare se la propria organizzazione rientra in una di queste eccezioni e rispettare i termini di comunicazione previsti.
In via ordinaria, l’impresa deve compilare un piano annuale di ripartizione del servizio. Questo piano deve indicare almeno: il nome del lavoratore; le date civili dei giorni di riposo, dei giorni di riposo domenicali e dei giorni di compensazione assegnati; nonché le date civili dei servizi da svolgere. Il progetto del piano annuale deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 14 giorni prima dell’inizio di un anno civile o di un anno d’orario. Per una PMI, il controllo prudente consiste nel verificare che il piano annuale esista davvero, che contenga tutti questi elementi minimi e che la comunicazione avvenga entro il termine previsto, distinguendo correttamente tra anno civile e anno d’orario se l’organizzazione usa quest’ultimo riferimento.[1]
L’art. 26 prevede anche modalità diverse dal piano annuale completo. Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, il piano annuale può prevedere turni di servizio in forma di finestre temporali della durata massima di 12 ore, anziché i servizi da svolgere. Inoltre, i giorni in cui per motivi di servizio non può essere assegnato alcun servizio nel piano annuale devono figurare come giorni di lavoro. Su domanda scritta del lavoratore può essere concordata la rinuncia a un piano annuale; per l’inizio di ogni anno civile o anno d’orario, il lavoratore può chiedere nuovamente un piano annuale. Un piano annuale non è necessario se il tipo di servizio ne impedisce la compilazione. In questi casi dei capoversi 3–6, ai lavoratori devono comunque essere comunicati il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l’anno prima dell’inizio dell’anno civile o dell’anno d’orario, e le date rilevanti sotto forma di piano mensile: 10 giorni prima dell’inizio del mese civile, oppure, in caso di pianificazione continua: 28 giorni in anticipo. Una verifica prudente è quindi capire se si è davvero in uno dei casi 3–6 e, se sì, sostituire correttamente il piano annuale con le comunicazioni alternative richieste.[1]
- Le date civili delle vacanze devono essere comunicate ai lavoratori tre mesi prima dell’inizio delle stesse e in ogni caso in concomitanza con il piano di ripartizione annuale oppure, in sua assenza, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- Le imprese aventi turni mattutini, diurni, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un’adeguata rotazione dei turni.
- Questa disposizione non si applica ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno e ai lavoratori con cui è stato concordato altro.
- Le imprese le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico possono concordare termini diversi da quelli di cui ai capoversi 2, 7 e 8.
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]