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Cosa deve sapere una PMI svizzera sui piani di servizio secondo l’OLDL, art. 25?

Per i servizi sottoposti alla LDL, l’impresa deve predisporre un piano di servizio con contenuti minimi precisi. Per servizi ricorrenti con durata dell’esercizio e dell’occupazione superiore a 12 ore giornaliere, il piano deve essere in forma grafica. Il progetto va comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 21 giorni prima dell’applicazione; in alcuni casi sono possibili accordi scritti su fasce orarie di presenza vincolanti o modelli analoghi.

Per una PMI interessata, il punto di partenza è il campo di applicazione indicato dall’art. 25: l’impresa deve compilare un piano di servizio per tutti i servizi sottoposti alla LDL. Il piano deve contenere almeno questi elementi: orario di inizio e di fine del servizio; durata, orario di inizio, orario di fine e luogo di svolgimento delle pause e delle interruzioni del lavoro; luogo di svolgimento e tipo delle attività; durata del lavoro; supplementi di tempo; durata del turno di servizio. In pratica, la verifica prudente consiste nel controllare che ogni piano riporti tutti questi dati in modo completo e leggibile, senza limitarsi ai soli orari di presenza.[1]

L’art. 25 aggiunge due regole operative importanti. Primo: nei servizi con durata dell’esercizio e dell’occupazione superiore a 12 ore giornaliere, il piano di servizio relativo ai servizi ricorrenti deve essere in forma grafica. Secondo: i turni di servizio sono classificati come servizio mattutino, diurno, serale e notturno secondo le fasce orarie definite nella disposizione. Questa classificazione può essere utile per strutturare correttamente i piani e i controlli interni. Una verifica cauta è quindi distinguere se il servizio è ricorrente e se ricorre la soglia superiore a 12 ore giornaliere, perché in tal caso la forma grafica non è facoltativa.[1]

Sul piano procedurale, il progetto del piano di servizio deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 21 giorni prima dell’applicazione. Inoltre, nei casi in cui il servizio consente un’impostazione autonoma degli orari di lavoro, possono essere concordati per scritto con i rappresentanti dei lavoratori fasce orarie di presenza vincolanti o modelli di lavoro analoghi. L’accordo deve valere per l’intera impresa e disciplinare anche il tempo di compensazione e il lavoro straordinario. Per una PMI, il controllo prudente è verificare sia il rispetto del termine di comunicazione sia, se si usano modelli flessibili, l’esistenza di un accordo scritto con il contenuto richiesto e con portata estesa all’intera impresa.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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