Cosa deve sapere una PMI svizzera sui conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL ai sensi dell’art. 24 OLDL?
Secondo l’art. 24 OLDL, il servizio dei conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL non deve superare 9 ore per giorno di lavoro. Solo nei casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio il servizio può essere prolungato di un’ora. Per una PMI, il punto prudenziale è verificare se il personale rientra davvero in questa categoria e controllare il testo vigente prima di applicarlo.
La regola operativa indicata dall’art. 24 OLDL è molto mirata: riguarda il servizio dei conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL. Per questa categoria, il limite ordinario è espresso in modo diretto: il servizio non deve superare 9 ore per giorno di lavoro. Per una PMI, questo significa anzitutto non estendere automaticamente la regola ad altri ruoli o ad altre basi legali: il testo disponibile disciplina solo i conducenti di veicoli richiamati da quella specifica disposizione LDL e fissa un tetto giornaliero del servizio per tale gruppo. Un controllo interno prudente consiste quindi nel verificare la corretta classificazione delle persone interessate e nel confrontare i turni pianificati con il limite di 9 ore per giorno di lavoro.[1]
L’art. 24 OLDL prevede anche un’eccezione, ma in termini ristretti. Il servizio può essere prolungato di un’ora soltanto nei casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio. Dal testo fornito non emergono altre condizioni, definizioni o procedure applicative; perciò non è sicuro aggiungere criteri ulteriori. In pratica, una PMI dovrebbe trattare questa estensione come eccezionale e legata ai soli casi espressamente menzionati, documentando con cautela perché la situazione rientrerebbe nella forza maggiore o nelle perturbazioni dell’esercizio. Poiché l’estratto disponibile non contiene ulteriori eccezioni o dettagli, non è prudente presumere margini aggiuntivi oltre a quell’un’ora.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]