Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla limitazione delle emissioni ai sensi dell’art. 12 LPAmb?
Per una PMI, l’art. 12 LPAmb indica soprattutto come possono essere imposte le limitazioni delle emissioni: tramite valori limite e varie prescrizioni tecniche o operative. Queste limitazioni sono fissate da ordinanze oppure, se un caso non vi è contemplato, da decisioni fondate direttamente sulla legge. Prima di fare affidamento sulla norma, va verificata l’ordinanza applicabile e l’eventuale decisione concreta.
L’art. 12 LPAmb non descrive un solo obbligo operativo unico per tutte le PMI, ma elenca gli strumenti con cui le emissioni possono essere limitate. Il testo prevede: «valori limite», «prescrizioni di costruzione e attrezzatura», «prescrizioni di traffico o d’esercizio», «prescrizioni sull’isolazione termica degli edifici» e «prescrizioni su combustibili e carburanti». Per un’impresa, questo significa che gli obblighi possono riguardare sia il livello di emissione ammesso sia il modo in cui impianti, edifici, esercizio, traffico aziendale o vettori energetici devono essere organizzati o scelti. La portata concreta non si ricava però dal solo art. 12: occorre identificare quale categoria si applica alla specifica attività o installazione della PMI.[1]
- Le emissioni possono essere limitate mediante «valori limite».
- Possono essere imposte «prescrizioni di costruzione e attrezzatura».
- Possono valere «prescrizioni di traffico o d’esercizio».
- Possono esserci «prescrizioni sull’isolazione termica degli edifici».
- Possono applicarsi «prescrizioni su combustibili e carburanti».
Sul piano pratico, il punto decisivo per una PMI è verificare dove la limitazione sia stata concretamente prescritta. Il capoverso 2 stabilisce infatti che le limitazioni sono prescritte «da ordinanze» oppure, «per i casi che non vi sono contemplati», «da decisioni fondate direttamente sulla presente legge». In modo prudente, questo richiede almeno due controlli: primo, verificare se esiste un’ordinanza che disciplina il tipo di emissione o l’impianto interessato; secondo, se il caso non è contemplato in ordinanza, verificare se l’autorità abbia adottato o possa adottare una decisione direttamente basata sulla LPAmb. Senza questo passaggio, dal solo art. 12 non si può dedurre in modo sicuro il contenuto completo degli obblighi applicabili alla singola PMI.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre controllare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive, nonché l’ordinanza o la decisione applicabile al caso considerato.[1]