Cosa deve sapere una PMI svizzera su «Imprese partecipanti» nell’ordinanza sul controllo delle concentrazioni (art. 3 RS 251.4)?
Per l’art. 3 dell’ordinanza, ai fini del calcolo degli importi limite rilevano le cifre d’affari delle imprese che partecipano alla concentrazione. In una fusione contano le imprese che vi partecipano; in un’assunzione del controllo contano le imprese controllanti e le imprese controllate. Se l’operazione riguarda una parte d’impresa, anche quella parte è considerata impresa partecipante.
La regola centrale dell’art. 3 è funzionale al calcolo degli importi limite richiamati dall’articolo 9 capoversi 1 a 3 della legge: per questo calcolo sono determinanti le cifre d’affari realizzate dalle imprese che partecipano alla concentrazione. Per una PMI, il primo passaggio pratico è quindi identificare correttamente chi rientra tra le «imprese partecipanti», perché da questa qualificazione dipende quali cifre d’affari devono essere considerate nel test degli importi limite. L’articolo non fornisce qui gli importi stessi, ma stabilisce chi entra nel perimetro del calcolo.[1]
- In caso di fusione, sono imprese partecipanti «le imprese che vi partecipano».
- In caso di assunzione del controllo, sono imprese partecipanti «le imprese controllanti e le imprese controllate».
- Quando la concentrazione concerne una parte d’impresa, «siffatta parte è considerata impresa partecipante».
- Verifica prudente: prima di fare affidamento sul perimetro delle cifre d’affari, occorre qualificare l’operazione come fusione, assunzione del controllo oppure concentrazione concernente una parte d’impresa, e poi applicare la categoria corrispondente prevista dall’art. 3.
Per una PMI, questo significa che non basta guardare solo alla società che firma l’operazione. Se si tratta di un’assunzione del controllo, il testo include espressamente sia le imprese controllanti sia le imprese controllate. Inoltre, se l’operazione riguarda soltanto una parte d’impresa, tale parte viene trattata come impresa partecipante ai fini della norma. Una verifica cauta consiste quindi nel delimitare con precisione l’oggetto della concentrazione e il ruolo di ciascun soggetto coinvolto, così da non escludere dal calcolo cifre d’affari che l’art. 3 considera rilevanti.[1]
Prima di farvi affidamento, va verificato il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]