SvizzeraIT

Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla disposizione transitoria dell’Art. 24 RS 251.4?

L’Art. 24 prevede una regola transitoria limitata: nei quattro mesi seguenti l’entrata in vigore della legge, certe concentrazioni non sono soggette all’obbligo di annuncio se ricorre una delle condizioni indicate. Se però un divieto temporaneo fondato su una procedura di autorizzazione di diritto pubblico, compresa una procedura estera di controllo delle fusioni, impedisce la realizzazione in Svizzera, il termine di quattro mesi non decorre fino alla cessazione di tale divieto.

Per una PMI, il punto centrale è che la norma non crea un’esenzione generale, ma una disposizione transitoria collegata ai quattro mesi seguenti l’entrata in vigore della legge. In quel periodo, una concentrazione di imprese ai sensi della legge non è soggetta all’obbligo di annuncio solo nei casi espressamente elencati dall’articolo. Le due ipotesi nominate sono: quando il contratto alla base della concentrazione è stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge; oppure quando un’offerta pubblica d’acquisto è stata pubblicata prima dell’entrata in vigore della legge. Fuori da queste condizioni testuali, dall’articolo citato non si può ricavare con sicurezza un’esenzione ulteriore.[1]

  • Verificare se l’operazione rientra in una «concentrazione di imprese ai sensi della stessa», perché la disposizione transitoria si applica solo a tali operazioni.
  • Controllare se il contratto alla base della concentrazione è stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge, oppure se un’offerta pubblica d’acquisto è stata pubblicata prima dell’entrata in vigore della legge.
  • Se la realizzazione della concentrazione in Svizzera è impedita da un divieto temporaneo fondato su una procedura di autorizzazione di diritto pubblico, compresa una procedura estera di controllo delle fusioni, considerare che il termine di quattro mesi non decorre fino all’abolizione di siffatto divieto.
  • Conservare la documentazione che prova il momento della conclusione del contratto, della pubblicazione dell’offerta pubblica d’acquisto e dell’eventuale abolizione del divieto temporaneo, perché questi elementi sono decisivi per applicare correttamente la regola transitoria.

[1]

La seconda parte dell’articolo è importante nelle operazioni con profili regolatori o internazionali. Se esiste un divieto temporaneo fondato su una procedura di autorizzazione di diritto pubblico, compresa una procedura estera di controllo delle fusioni, e questo divieto impedisce la realizzazione della concentrazione in Svizzera, il termine di quattro mesi resta sospeso: non decorre fino all’abolizione di siffatto divieto. Per una PMI, ciò significa che non basta guardare solo al testo del contratto o all’offerta pubblica d’acquisto; occorre anche verificare se vi sia stato un ostacolo autorizzativo che abbia bloccato la realizzazione in Svizzera, perché questo incide direttamente sul computo del termine transitorio.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

Guidi la Sua amministrazione con Numezis

Un agente supervisionato che applica queste regole nella gestione quotidiana: contabilità, IVA, salari.

L’agente Numezis riprende questa domanda con il contesto della Sua società: risposta con fonti, poi l’azione corrispondente preparata nella Sua gestione. Basta un account gratuito per iniziare — nessuna carta di credito e la Sua domanda resta privata. Scopra Numezis per le PMI