Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’art. 20 dell’ordinanza sul controllo delle concentrazioni di imprese?
Per una PMI, l’art. 20 disciplina soprattutto come si calcolano i termini nella procedura di controllo delle concentrazioni: il termine di un mese parte il giorno seguente all’arrivo dell’annuncio completo, scade nel giorno corrispondente del mese successivo oppure, se manca, nell’ultimo giorno di quel mese. La decisione di avviare l’esame va notificata entro quel mese; anche il termine dell’esame decorre dal giorno seguente la notificazione della decisione di procedere all’esame.
Per una PMI, il punto operativo centrale è il calcolo del termine di un mese per l’avvio della procedura di esame. Secondo l’art. 20 cpv. 1, questo termine decorre il giorno seguente l’arrivo dell’annuncio completo. La scadenza cade allo spirare del giorno del mese successivo che corrisponde, per numero, al giorno iniziale della decorrenza; se quel giorno non esiste nel mese successivo, la scadenza è l’ultimo giorno di detto mese. Lo stesso capoverso precisa inoltre che l’articolo 22a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 non è applicabile. In pratica, una PMI dovrebbe quindi verificare con attenzione due elementi prima di fare affidamento sul termine: che l’annuncio sia davvero completo e quale sia il giorno esatto di arrivo da cui parte il computo dal giorno seguente.[1]
L’art. 20 cpv. 2 e 3 chiarisce poi due passaggi procedurali distinti. Da un lato, la decisione di avviare la procedura di esame deve essere notificata alle imprese partecipanti entro il termine di un mese previsto dall’articolo 32 capoverso 1 della legge. Dall’altro, il termine per eseguire l’esame decorre il giorno seguente la notificazione della decisione della Commissione della concorrenza di procedere all’esame di cui all’articolo 10 della legge. Per il computo di questo secondo termine, il capoverso 1 si applica per analogia. Per una PMI, la verifica prudente consiste quindi nel distinguere chiaramente tra: arrivo dell’annuncio completo, notificazione della decisione di avviare l’esame e notificazione della decisione di procedere all’esame. Sono momenti diversi e ciascuno incide sul calcolo dei termini secondo la regola espressa nell’articolo.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]