Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’autorizzazione di procedere alla concentrazione ai sensi dell’Art. 16 RS 251.4?
Secondo l’Art. 16 RS 251.4, le imprese partecipanti possono attuare la concentrazione prima che scada il termine di un mese previsto dalla legge solo se la Commissione della concorrenza comunica che la concentrazione non solleva difficoltà. Se autorizza l’attuazione, la Commissione può inoltre imporre condizioni e oneri; in caso di offerta pubblica d’acquisto, può anche limitare l’esercizio dei diritti di voto acquisiti.
Per una PMI, il punto centrale dell’Art. 16 è che l’attuazione anticipata della concentrazione non è libera: le imprese partecipanti possono procedere prima che sia decorso il termine di un mese di cui all’articolo 32 capoverso 2 della legge soltanto se la Commissione della concorrenza comunica loro di ritenere che la concentrazione non solleva difficoltà. In termini pratici, la regola descrive una possibilità di procedere prima della scadenza del termine, ma solo dopo una comunicazione positiva della Commissione. Una verifica prudente consiste quindi nel controllare se tale comunicazione esiste effettivamente e se riguarda proprio la concentrazione notificata, prima di considerare qualsiasi attuazione anticipata.[1]
L’Art. 16 precisa anche che, se la Commissione della concorrenza autorizza l’attuazione della concentrazione secondo gli articoli 32 capoverso 2 e 33 capoverso 2 della legge, può vincolarla a condizioni e oneri. Questo significa che un’eventuale autorizzazione non va letta come necessariamente incondizionata: occorre verificare con attenzione il contenuto concreto dell’autorizzazione e l’eventuale presenza di obblighi da rispettare. Il testo aggiunge una regola specifica per il caso in cui l’autorizzazione sia legata a un’offerta pubblica d’acquisto: la Commissione può segnatamente disporre che i diritti di voto acquisiti dalla società incorporante siano esercitati unicamente per mantenere il valore dell’investimento effettuato. Per una PMI, il controllo prudente è quindi duplice: verificare se vi siano condizioni o oneri e, se vi è un’offerta pubblica d’acquisto, controllare anche eventuali limiti sui diritti di voto acquisiti.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]