Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’annuncio facilitato ai sensi dell’Art. 12 RS 251.4?
Per una PMI, l’Art. 12 prevede che, prima dell’inoltro dell’annuncio di una concentrazione, le imprese partecipanti e la segreteria possano concordare il contenuto preciso dell’annuncio. La segreteria può anche esonerare dalla produzione di alcune indicazioni o documenti dell’articolo 11 capoversi 1 e 2 se li ritiene non necessari, ma resta salvo l’obbligo di fornire indicazioni e documenti complementari previsto nell’articolo 15.
L’«annuncio facilitato» non elimina l’annuncio della concentrazione, ma consente di chiarirne in anticipo il contenuto. L’Art. 12 dice che, prima che l’annuncio sia inoltrato, le imprese partecipanti e la segreteria possono stabilirne di comune accordo il contenuto preciso. Per una PMI questo significa, in termini pratici, che può esserci un confronto preliminare con la segreteria per definire quali elementi debbano figurare nel fascicolo, invece di presumere da sole l’estensione delle informazioni da presentare. La regola riguarda il contenuto dell’annuncio e opera prima del deposito formale dell’annuncio stesso.[1]
L’Art. 12 prevede anche una possibile semplificazione documentale: se la segreteria reputa che alcune indicazioni o documenti di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 non sono necessarie per l’esame del caso, può esonerare le imprese partecipanti dall’obbligo di produrli. Questa facoltà non è automatica e dipende dalla valutazione della segreteria sulla necessità dei documenti per il caso concreto. Una PMI dovrebbe quindi verificare con cautela se l’esonero è stato effettivamente concordato e quali elementi restano richiesti, senza assumere che la procedura facilitata equivalga a un’esenzione generale dagli obblighi informativi.[1]
La semplificazione ha un limite espresso: è fatto salvo l’obbligo di produrre le indicazioni e documenti complementari previsto nell’articolo 15. In altre parole, anche se alcune informazioni o alcuni documenti dell’articolo 11 capoversi 1 e 2 vengono dispensati in fase iniziale, la segreteria può comunque richiedere elementi complementari secondo la base richiamata dall’Art. 12. Come passo prudente di verifica, una PMI dovrebbe controllare il perimetro dell’accordo preliminare sul contenuto dell’annuncio e confermare se vi siano richieste complementari ancora aperte prima di fare affidamento sulla completezza del dossier.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]