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Cosa deve sapere una PMI svizzera sul contenuto dell’annuncio ai sensi dell’Art. 11 RS 251.4?

L’Art. 11 indica quali informazioni e allegati devono figurare nell’annuncio di una concentrazione: dati sulle imprese rilevanti, descrizione del progetto, cifre d’affari o altri valori pertinenti, informazioni sui mercati interessati, quote di mercato, elementi su entrata nel mercato e documenti di supporto. La norma definisce anche mercato reale e territoriale e precisa la lingua dell’annuncio.

Per una PMI, il punto centrale è che l’annuncio deve essere strutturato e completo sui soggetti coinvolti e sull’operazione. L’Art. 11 cpv. 1 richiede: la ditta, la sede e una breve descrizione dell’attività commerciale delle imprese da considerare secondo gli articoli 4 a 8 per verificare il raggiungimento dei valori limite, nonché l’identità degli alienatori delle partecipazioni; una descrizione del progetto di concentrazione con i fatti e le circostanze importanti e gli obiettivi perseguiti; inoltre le cifre d’affari, rispettivamente le somme di bilancio o i totali lordi dei premi, calcolati conformemente agli articoli 4 a 8, e le quote svizzere delle imprese partecipanti. In pratica, prima del deposito conviene verificare internamente quali imprese del perimetro devono essere prese in considerazione e se la descrizione dell’operazione e dei suoi obiettivi coincide con i documenti preparatori e contrattuali allegati.[1]

L’Art. 11 richiede anche un’analisi dei mercati interessati quando ricorrono determinate soglie di quota in Svizzera. Devono essere forniti dati su tutti i mercati materiali e territoriali interessati nei quali due o più imprese partecipanti detengono in Svizzera una quota comune di mercato pari o superiore al 20 per cento oppure nei quali un’impresa partecipante detiene in Svizzera una quota di mercato pari o superiore al 30 per cento. Per tali mercati occorre descrivere almeno i canali di distribuzione, la struttura della domanda e l’importanza attribuita alla ricerca e allo sviluppo; indicare le quote di mercato degli ultimi tre anni delle imprese partecipanti e, nella misura in cui sono note, quelle dei tre concorrenti più importanti, spiegando le basi di calcolo; nonché fornire dati sulle imprese entrate nel mercato negli ultimi cinque anni e su quelle che potrebbero accedervi nei prossimi tre anni, con i costi di entrata nei limiti del possibile. Una verifica prudente consiste nel controllare che le quote e la definizione dei mercati siano coerenti con il criterio legale di mercato reale e mercato territoriale del cpv. 3.[1]

  • All’annuncio vanno allegati: le copie dei conti e dei rapporti annuali più recenti delle imprese partecipanti.
  • Vanno inoltre allegate le copie dei contratti che creano la concentrazione o che sono in relazione con la stessa, se il loro contenuto essenziale non risulta già dalle indicazioni sul progetto.
  • In caso di offerte pubbliche d’acquisto, occorrono le copie dei documenti d’offerta.
  • Devono essere allegate anche le copie dei rapporti, delle analisi e dei piani commerciali elaborati in vista della concentrazione e contenenti informazioni importanti per l’esame della stessa, nella misura in cui non risultano già dalla descrizione prevista nel capoverso 1 lettera b.
  • L’annuncio è inoltrato in una delle lingue ufficiali; in difetto d’altra disposizione, la procedura si svolgerà in questa lingua. Gli allegati possono essere presentati anche in inglese.

[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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