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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle prestazioni di garanzia ai sensi dell’Art. 3 RS 946.206?

L’Art. 3 vieta di soddisfare prestazioni di garanzia verso determinate persone legate all’Iraq quando la garanzia è riconducibile a un contratto o affare la cui esecuzione è stata pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni ad essa correlate. Per una PMI, il punto chiave è verificare insieme destinatario, collegamento contrattuale e nesso con tali misure.

La regola centrale è un divieto: «È vietato soddisfare prestazioni di garanzia» quando ricorrono insieme due elementi. Primo, la prestazione deve essere dovuta «nei confronti delle persone menzionate qui di seguito». Secondo, deve essere «riconducibile a un contratto o a un affare la cui esecuzione è stata pregiudicata direttamente o indirettamente» dalle misure ONU indicate nel testo. Per una PMI questo significa che non basta guardare alla sola garanzia; occorre anche controllare il contratto o l’affare sottostante e il motivo per cui la sua esecuzione è stata ostacolata. Il testo collega espressamente il pregiudizio alle misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni ad essa correlate.[1]

  • Le persone interessate dal divieto sono indicate in modo tassativo nel testo disponibile: «il precedente Governo iracheno».
  • Rientrano anche «persone fisiche o giuridiche nella Repubblica dell’Iraq».
  • Sono inoltre comprese «persone fisiche o giuridiche che agiscono direttamente o indirettamente per conto o a favore di una delle persone menzionate nelle lettere a e b».
  • Passo prudenziale di verifica per una PMI: identificare il beneficiario della garanzia, verificare se si trova «nella Repubblica dell’Iraq» oppure se agisce «direttamente o indirettamente per conto o a favore» di uno dei soggetti elencati, e documentare il collegamento con il contratto o affare sottostante prima di procedere a qualsiasi pagamento o adempimento della garanzia.

[1]

Sul piano operativo, l’Art. 3 richiede una verifica cumulativa e prudente: chi è il destinatario della prestazione di garanzia, da quale contratto o affare deriva la garanzia, e se l’esecuzione di quel rapporto è stata pregiudicata «direttamente o indirettamente» dalle misure ONU richiamate. Il testo fornito non descrive ulteriori criteri, procedure o deroghe specifiche per questo articolo; quindi non è sicuro aggiungere condizioni non espresse. Se il caso concreto è dubbio, la lettura del testo integrale della disposizione e del contesto normativo è necessaria prima di fare affidamento sulla possibilità di soddisfare la garanzia.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

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