Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’esecuzione del blocco delle risorse economiche ai sensi dell’Art. 2c RS 946.206?
Dal testo fornito emerge che l’esecuzione del blocco delle risorse economiche avviene su indicazione del SECO e tramite provvedimenti adottati dalle autorità competenti. L’articolo cita come esempi la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, nonché il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso. Per una PMI, il punto prudenziale è verificare subito se vi siano beni o diritti che possano essere oggetto di tali misure e coordinarsi con le autorità competenti secondo le indicazioni ricevute.
L’Art. 2c disciplina l’“Esecuzione del blocco delle risorse economiche”. Dal testo citato risulta che l’iniziativa operativa parte “Su indicazione del SECO” e che poi “le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche”. Per una PMI, questo significa che il blocco non è descritto come una misura lasciata alla libera scelta dell’impresa, ma come un insieme di provvedimenti eseguiti dalle autorità competenti quando vi è l’indicazione del SECO. In termini pratici e prudenti, l’impresa dovrebbe quindi capire se detiene beni, diritti o altre risorse economiche che possano rientrare nel perimetro del blocco e verificare senza ritardo quali istruzioni o richieste siano state comunicate dalle autorità competenti o dal SECO nel caso concreto.[1]
- Il testo fornisce esempi di provvedimenti esecutivi: “la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni”. Per una PMI con immobili o diritti iscritti, questo segnala che può essere formalmente annotato un limite alla disponibilità del bene.
- L’articolo menziona anche “il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso” come esempi di misure necessarie al blocco. Questi esempi mostrano che l’esecuzione può incidere sia su registrazioni giuridiche sia sulla materiale disponibilità di determinati beni.
- Poiché il testo usa la formula “ad esempio”, gli esempi non esauriscono necessariamente tutti i provvedimenti possibili. In modo cauto, una PMI non dovrebbe presumere che le sole misure rilevanti siano quelle espressamente elencate, ma controllare il contenuto della comunicazione ricevuta e il testo vigente della disposizione prima di fare affidamento su un riassunto sintetico.
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]