Cosa deve sapere una PMI svizzera su Beni d’armamento — Ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (Art. 1 RS 946.206)?
Per una PMI svizzera, l’Art. 1 vieta fornitura, vendita e attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, con eccezioni espresse per il Governo iracheno e la forza multinazionale ai sensi della risoluzione 1546 (2004). La norma vale solo nella misura in cui non si applichino già la legge sul materiale bellico, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego e le relative ordinanze d’esecuzione.
La regola centrale è un divieto mirato ai beni d’armamento: sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione quando i destinatari si trovano nella Repubblica dell’Iraq. Per una PMI, questo significa che non conta solo la consegna diretta del bene, ma anche il ruolo commerciale o intermediario nell’operazione. Il testo contiene però due eccezioni espresse, che vanno mantenute esattamente come formulate: il divieto opera “fatti salvi il Governo iracheno e la forza multinazionale ai sensi della risoluzione 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Se un’operazione tocca beni d’armamento e destinatari nella Repubblica dell’Iraq, il primo controllo prudente è quindi verificare se si rientra nel divieto e se una di queste eccezioni testuali sia davvero pertinente al caso concreto.[1]
L’Art. 1 precisa anche il rapporto con altre normative svizzere. Il capoverso 1 “si applica in quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego come pure le relative ordinanze d’esecuzione”. In pratica, una PMI non dovrebbe leggere questa disposizione in isolamento: prima di fare affidamento sull’ordinanza sull’Iraq, deve verificare se il prodotto o l’operazione ricadano già nel quadro della legge sul materiale bellico o della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, insieme alle rispettive ordinanze d’esecuzione. Un passaggio di verifica prudente è quindi classificare il bene e il ruolo svolto nell’operazione (fornitura, vendita o mediazione) e controllare quale base normativa sia prioritaria secondo questo rinvio espresso.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]