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Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’art. 7 dell’Ordinanza II del DEFR del 10 ottobre 1951 sulle misure tecniche contro la silicosi nelle fonderie?

Dall’art. 7 risulta solo che la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1951 e che l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato della sua esecuzione. Per una PMI, questo articolo non descrive obblighi tecnici specifici: indica soprattutto decorrenza ed ente di esecuzione, da verificare nel testo vigente completo.

L’art. 7, per come risulta dall’estratto fornito, contiene due informazioni essenziali. Primo, stabilisce la decorrenza della presente ordinanza: «entra in vigore il 1° novembre 1951». Secondo, attribuisce l’esecuzione all’«Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni». Se una PMI vuole capire cosa deve sapere da questo articolo in particolare, il punto prudente è che qui non sono elencate misure tecniche operative, soglie, procedure o eccezioni: il contenuto disponibile riguarda soltanto l’entrata in vigore e l’autorità incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza.[1]

  • Per una lettura pratica e prudente dell’art. 7, una PMI può trattarlo come una norma di contesto: indica da quando l’ordinanza è in vigore e quale istituzione ne cura l’esecuzione.
  • Poiché l’estratto disponibile non riporta prescrizioni tecniche materiali, non è sicuro dedurre da questo solo articolo obblighi concreti di impianto, ventilazione, aspirazione, organizzazione del lavoro o controlli.
  • Il passo di verifica più importante è controllare il testo vigente completo dell’ordinanza e, se necessario, gli altri articoli pertinenti, perché l’art. 7 da solo non basta per definire tutti gli adempimenti applicabili a una fonderia di ferro, d’acciaio o di metalli non ferruginosi.

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Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]

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