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Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’Art. 1 dell’ordinanza sulle misure anti-silicosi nelle fonderie?

L’Art. 1 definisce soprattutto il campo di applicazione: le prescrizioni dell’ordinanza valgono per determinati reparti di fonderie di ferro, d’acciaio e di metalli non ferruginosi, ma solo per quanto tali reparti siano assoggettati all’ordinanza del 3 settembre 1948 sulle misure contro la silicosi. I reparti elencati sono preparazione di sabbia, sformatura, sbavatura e pulitura, inclusi gli impianti a getto di sabbia.

Per una PMI, il punto chiave dell’Art. 1 è che questa ordinanza non si applica indistintamente a tutta l’azienda, ma ai “reparti indicati qui sotto” di fonderie di ferro, d’acciaio e di metalli non ferruginosi. Il testo collega inoltre l’applicazione a una condizione precisa: i reparti rientrano nelle prescrizioni solo “per quanto questi siano assoggettati all’ordinanza del 3 settembre 1948 su le misure intese a prevenire ed a combattere la silicosi”. In pratica, l’articolo serve prima di tutto a delimitare il perimetro materiale e settoriale della disciplina tecnica richiamata da questa ordinanza speciale per le fonderie.[1]

  • I reparti espressamente menzionati sono: “impianti per la preparazione di sabbia”.
  • Sono inclusi anche i “posti di sformatura”.
  • Rientrano inoltre i “reparti di sbavatura e pulitura, compresi gli impianti a getto di sabbia”.
  • Se una PMI opera in una fonderia di ferro, d’acciaio o di metalli non ferruginosi, una verifica prudente consiste nel mappare i reparti effettivi e confrontarli con questo elenco testuale, senza estendere o restringere il campo oltre quanto indicato nell’Art. 1.
  • Una seconda verifica prudente è controllare se quei reparti siano effettivamente “assoggettati all’ordinanza del 3 settembre 1948”, perché l’Art. 1 subordina espressamente così l’applicazione delle prescrizioni.

[1]

Sulla sola base dell’Art. 1 fornito, non si possono ricavare in modo sicuro tutte le misure tecniche concrete da adottare: il testo disponibile identifica i reparti interessati e la condizione di assoggettamento, ma non dettaglia qui gli obblighi operativi specifici. Per una lettura conforme, una PMI dovrebbe quindi usare questo articolo come filtro iniziale di applicabilità e poi verificare il testo vigente della disposizione e delle norme richiamate prima di fare affidamento su conclusioni operative.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]

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