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Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’indennità prevista dall’Art. 5 RS 831.143.15?

Dalla fonte fornita risulta solo che i membri del Tribunale arbitrale ricevono le indennità previste in un’altra ordinanza, cioè l’ordinanza del 25 gennaio 1952 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti. Per una PMI, questa norma non fissa importi o condizioni nel testo citato: rinvia a quella disciplina esterna, che va verificata prima di fare affidamento sulla regola.

L’Art. 5, sotto il titolo «Indennità», disciplina un punto molto specifico: i membri del Tribunale arbitrale. Il testo citato non parla in generale delle PMI, dei datori di lavoro o degli assicurati, ma stabilisce che «I membri del Tribunale arbitrale ricevono le indennità previste nell’ordinanza del 25 gennaio 1952 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti». In pratica, la disposizione non contiene nel suo stesso testo importi, categorie di spesa o criteri di calcolo: rinvia integralmente a un’altra ordinanza per sapere quali indennità spettano e in quali termini.[1]

Per una PMI svizzera, il punto prudenziale è quindi il perimetro della norma e il rinvio esterno. Dal solo estratto disponibile si può dire con sicurezza che la regola riguarda le indennità dei membri del Tribunale arbitrale e che tali indennità sono quelle previste nell’ordinanza del 25 gennaio 1952 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti. Non si possono invece ricavare dal testo fornito né importi, né procedure, né eventuali condizioni aggiuntive. Prima di usare questa disposizione come base operativa, occorre verificare il contenuto dell’ordinanza richiamata e controllare se il testo vigente della disposizione o eventuali modifiche successive incidano sul rinvio.[1]

Prima di farvi affidamento, va controllata la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive, nonché il contenuto dell’ordinanza richiamata dall’Art. 5.[1]

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