Un socio domiciliato all'estero può recuperare l'imposta preventiva sui dividendi?
In base alla Legge federale del 13 ottobre sull’imposta preventiva, il diritto al rimborso è riconosciuto alle persone fisiche se, alla scadenza della prestazione imponibile, avevano il domicilio in Svizzera. Per le persone fisiche domiciliate all’estero, il testo citato non attribuisce questo diritto; l’ordinanza d’esecuzione disciplina inoltre casi particolari legati al soggiorno in Svizzera e può prevedere il rimborso in altri casi se circostanze speciali lo giustificano.
La Legge federale del 13 ottobre sull’imposta preventiva stabilisce che le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, avevano il domicilio in Svizzera. Per un dividendo, occorre quindi verificare il momento della scadenza della prestazione imponibile e il domicilio della persona fisica in quel momento. Il criterio indicato dalla legge è il domicilio in Svizzera alla scadenza della prestazione imponibile.[1]
La stessa legge prevede inoltre che l’ordinanza d’esecuzione disciplini il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano. Prima di agire, conviene quindi verificare se ricorre un caso disciplinato dall’ordinanza d’esecuzione e quale fosse la situazione fiscale e di domicilio alla scadenza della prestazione imponibile.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]