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Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’art. 30 OLDL per tutela della salute e condizioni di soggiorno?

L’art. 30 OLDL rinvia, per imprese e lavoratori, alle norme federali sulla tutela della salute del diritto del lavoro e impone obblighi pratici su locali di soggiorno, appartamenti di servizio e informazione ai lavoratori. Per chi è assunto esclusivamente per il servizio notturno si applicano inoltre disposizioni specifiche richiamate nello stesso articolo. Prima di fare affidamento operativo, va verificato il testo vigente completo.

Per una PMI soggetta all’OLDL, il punto centrale dell’art. 30 è che alle imprese e ai loro lavoratori si applicano l’articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e l’ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro. Il testo aggiunge che ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno si applicano inoltre gli articoli 17c e 17d della legge sul lavoro e gli articoli 43–45 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro. In pratica, una PMI dovrebbe quindi verificare anzitutto se rientra nell’ambito OLDL e, in secondo luogo, distinguere il personale ordinario da quello assunto esclusivamente per il servizio notturno, perché il rinvio normativo non è identico per tutti i lavoratori.[1]

Sul piano operativo, l’art. 30 impone obblighi concreti quando i lavoratori non possono trascorrere le pause o i turni di riposo a domicilio. In caso di bisogno le imprese devono mettere a disposizione locali di soggiorno riscaldabili e provvisti di installazioni da cucina. Inoltre, i locali di soggiorno e gli appartamenti di servizio devono rispondere alle esigenze poste dalla tutela della salute e offrire un comfort adeguato. Un controllo prudente, senza anticipare criteri non riportati qui, consiste nel verificare se esistono situazioni di pausa o riposo fuori domicilio e se gli spazi messi a disposizione sono effettivamente riscaldabili, dotati di installazioni da cucina e coerenti con le esigenze di tutela della salute e di comfort adeguato richiamate dall’articolo.[1]

L’art. 30 richiede anche un obbligo informativo: le imprese devono informare in modo adeguato i lavoratori circa le prescrizioni federali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per una PMI, questo suggerisce di controllare non solo l’esistenza delle misure materiali, ma anche come l’informazione viene trasmessa ai lavoratori in modo adeguato. Poiché il testo qui fornito non dettaglia forma, frequenza o contenuti minimi dell’informazione, è prudente non presumere requisiti ulteriori e verificare il testo vigente completo delle disposizioni richiamate prima di impostare procedure interne o documentazione.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]

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